STATUTO DELLA CROCE BIANCA

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Articolo 1° - Atto costitutivo.
Il 6 gennaio 1902 è stata costituita in Ge-Cornigliano l’Associazione Pubblica Assistenza Croce Bianca, oggi sita in Via Romolo Gessi 8/r, riconosciuta giuridicamente in Ente Morale con R.D. 11 marzo 1930 n. 393.

Articolo 2° - Emblema, bandiera, distintivo.
La bandiera Sociale è di colore azzurro, porta in mezzo una Croce Bianca, avrà i nastri decorativi sui quali vi sarà scritta Pubblica Assistenza, e la data di Fondazione. Il distintivo per i Soci consiste in uno scudo a forma ogivale a fondo azzurro con il simbolo di una croce bianca ed intorno la scritta P.A. Croce Bianca. In alternativa si potrà usare una fascia azzurra che verrà indossata al braccio sinistro recante la scritta sopra indicata. Gli appartenenti all’Amministrazione porteranno tutti indistintamente sullo scudo o sulla fascia, l’indicazione della carica occupata mediante stellette d’oro e d’argento secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale stabilirà pure il distintivo di cui potranno fregiarsi i Militi Benemeriti. Tutti i Soci dovranno munirsi del distintivo sociale.

Articolo 3° - Scopi dell’Associazione.
L’Amministrazione non persegue scopi di lucro ed è democraticamente strutturata. Ha carattere aconfessionale ed apartitico e si richiama ai valori fondamentali della Costituzione, erogando gratuitamente le proprie prestazioni nei confronti di tutti i cittadini, dando concreta attenzione a quanto previsto dall’art.3 della Costituzione. I propri principi ispiratori sono quelli del movimento del Volontariato organizzato nell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze alla quale può aderire, nonché quelli previsti dalla legge 11 agosto 1991 n.266.
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) Interviene in soccorso degli infortunati, degli infermi, dei bisognosi e degli indigenti; provvedendo all’assistenza nel primo intervento ed al trasporto degli stessi nelle strutture preposte;
b) Promuove iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente sul territorio locale, nazionale e internazionale con attività di assistenza e solidarietà a favore delle popolazioni;

c) Promuove ed organizza corsi formativi e di aggiornamento per i soci e per i cittadini che intendono avvalersene, per il perseguimento degli scopi sociali;
d) Promuove iniziative per combattere alcune moderne piaghe sociali quali l’alcolismo, la droga e l’AIDS, ed altre;
e) Promuove iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità di vita;
f) Può avere al suo interno gruppi culturali e donatori di sangue;
g) Può stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici o privati o singoli cittadini.

Articolo 4° - Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea Generale dei soci;
b) Il Consiglio d’Amministrazione;
c) Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 5° - Soci.
Sono soci dell’Associazione, oltre a quelli già ammessi al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto, chiunque ne faccia richiesta scritta – previa presentazione di due soci già iscritti – e venga ammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento interno disciplina i rapporti tra i Soci dell’Associazione, i loro diritti ed obblighi, nonché l’assegnazione alle categorie previste. I Soci devono partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti. 
I doveri dei soci sono:
a) Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
b) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione.
La qualità di Socio si perde:






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