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Articolo
1° - Atto costitutivo.
Il
6 gennaio 1902 è stata costituita in Ge-Cornigliano
l’Associazione Pubblica Assistenza Croce Bianca, oggi sita in Via
Romolo Gessi 8/r, riconosciuta giuridicamente in Ente Morale con R.D.
11 marzo 1930 n. 393.
Articolo
2° - Emblema, bandiera, distintivo.
La
bandiera Sociale è di colore azzurro, porta in mezzo una Croce
Bianca, avrà i nastri decorativi sui quali vi sarà
scritta Pubblica Assistenza, e la data di Fondazione. Il distintivo
per i Soci consiste in uno scudo a forma ogivale a fondo azzurro con
il simbolo di una croce bianca ed intorno la scritta P.A. Croce
Bianca. In alternativa si potrà usare una fascia azzurra che
verrà indossata al braccio sinistro recante la scritta sopra
indicata. Gli appartenenti all’Amministrazione porteranno tutti
indistintamente sullo scudo o sulla fascia, l’indicazione della
carica occupata mediante stellette d’oro e d’argento secondo le
modalità stabilite dal regolamento, il quale stabilirà
pure il distintivo di cui potranno fregiarsi i Militi Benemeriti.
Tutti i Soci dovranno munirsi del distintivo sociale.
Articolo
3° - Scopi dell’Associazione.
L’Amministrazione
non persegue scopi di lucro ed è democraticamente strutturata.
Ha carattere aconfessionale ed apartitico e si richiama ai valori
fondamentali della Costituzione, erogando gratuitamente le proprie
prestazioni nei confronti di tutti i cittadini, dando concreta
attenzione a quanto previsto dall’art.3 della Costituzione. I
propri principi ispiratori sono quelli del movimento del Volontariato
organizzato nell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze
alla quale può aderire, nonché quelli previsti dalla
legge 11 agosto 1991 n.266.
L’Associazione persegue i seguenti
scopi:
a) Interviene in soccorso degli infortunati, degli
infermi, dei bisognosi e degli indigenti; provvedendo all’assistenza
nel primo intervento ed al trasporto degli stessi nelle strutture
preposte;
b) Promuove iniziative di protezione civile e di
tutela dell’ambiente sul territorio locale, nazionale e
internazionale con attività di assistenza e solidarietà
a favore delle popolazioni;
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c)
Promuove ed organizza corsi formativi e di aggiornamento per i
soci e per i cittadini che intendono avvalersene, per il
perseguimento degli scopi sociali;
d) Promuove iniziative per
combattere alcune moderne piaghe sociali quali l’alcolismo, la
droga e l’AIDS, ed altre;
e) Promuove iniziative di
carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una
migliore qualità di vita;
f) Può avere al suo
interno gruppi culturali e donatori di sangue;
g) Può
stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici o privati o
singoli cittadini.
Articolo
4° - Organi dell’Associazione.
Sono
organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea Generale dei
soci;
b) Il Consiglio d’Amministrazione;
c) Il Presidente del
Consiglio d’Amministrazione;
d) Il Collegio dei Revisori dei
Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
Articolo
5° - Soci.
Sono
soci dell’Associazione, oltre a quelli già ammessi al
momento dell’entrata in vigore del presente Statuto, chiunque ne
faccia richiesta scritta – previa presentazione di due soci già
iscritti – e venga ammesso con delibera del Consiglio di
Amministrazione. Il Regolamento interno disciplina i rapporti tra i
Soci dell’Associazione, i loro diritti ed obblighi, nonché
l’assegnazione alle categorie previste. I Soci devono partecipare
alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai
regolamenti da esso derivanti.
I
doveri dei soci sono:
a) Rispettare le norme del presente Statuto
ed i deliberati degli organi associativi;
b) Non compiere atti che
danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione.
La
qualità di Socio si perde:
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