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Articolo
16° - Collegio dei Probiviri.
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un
supplente, rimane in carica tre anni. I Membri del Collegio dei
Probiviri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Nel suo
seno nomina il Presidente ed il Segretario. Il Collegio dei
Probiviri, quale arbitro rituale secondo le norme del presente
Statuto e Regolamento interno delibera, pronunciando secondo equità,
sanzioni e giudizi di comportamento su questioni che insorgono
sull’applicazione e sull’interpretazione dello Statuto e del
Regolamento interno. Dirime questioni e contestazioni fra gli
iscritti. Interviene su richiesta del Consiglio di Amministrazione
anche in caso che cadano in giudizio le cariche sociali ed i membri
del Consiglio di Amministrazione. Redige un apposito atto istruttorio
della controversia. I verbali sono archiviati dal Collegio dei
Probiviri dopo che copia dell’atto finale sia consegnato al
Consiglio di Amministrazione per l’applicazione delle misure di
propria competenza Statutaria e del Regolamento Interno. Le
deliberazioni del Collegio sono inappellabili. Il Regolamento interno
ne stabilirà le modalità. In caso di decadenza,
dimissioni, espulsione o di morte, il Consiglio di Amministrazione
deve procedere entro sessanta giorni alla sostituzione.
Articolo
17° - Patrimonio.
L’Associazione
provvede ai propri scopi con le entrate patrimoniali, che sono
costituite:
a) Dalle quote degli aderenti;
b) Dai rimborsi
effettuati dallo Stato, da Enti o Istituzioni Pubbliche e/o privati o
da singoli Cittadini;
c) Da oblazioni e sottoscrizioni
volontarie dei Cittadini;
d) Da lasciti, legati, eredità
o donazioni dei Cittadini;
e) Entrate derivanti da attività
commerciali o produttive marginali.
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) Da beni
mobili ed immobili;
b) Da titoli di credito pubblici e privati;
c)
Da lasciti, legati, eredità e donazioni purchè
accettati dal Consiglio di Amministrazione.
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In
caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà
devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico
od analogo settore indicati espressamente dall’Assemblea in sede di
delibera di scioglimento. L’Assemblea procederà inoltre alla
nomina di uno o più Liquidiatori.
Articolo
18° - Disposizioni Sociali.
L’esercizio
sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di
Amministrazione redige il bilancio da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci, accompagnato da una relazione. Detto
bilancio ed allegata relazione devono essere messi a disposizione dei
Soci almeno dieci giorni prima dell’Assemblea.
Le
modalità di assunzione, la pianta organica, i diritti ed i
doveri, le attribuzioni, le mansioni ed i compiti del personale
retribuito, nonché gli incarichi a tempo indeterminato, sono
fissate dall’apposito Regolamento interno. Sono pure materia di
disposizioni regolamentari e deliberazioni amministrative questioni
riguardanti le manifestazioni tradizionali o straordinarie, la
disciplina interna, la promozione e premiazione dei Soci attivi, la
formazione della domanda di iscrizione a socio e la responsabilità
di chi lo propone, i compiti e le mansioni dei soci, e tutto ciò
che ne forma oggetto di disposizione statutaria o di legge.
Articolo
19° - Disposizioni Finali.
Il
presente Statuto si conforma ai requisiti ed alle previsioni della
legge 11 agosto 1991 n.266 ai fini dell’iscrizione nei Registri
Generali delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art. 6
della suddetta legge. Per quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme del Regolamento Interno o quanto stabilito in
materia dal Codice Civile e dalla legislazione speciale.
Genova,
19 maggio 1994
Il
Presidente della P.A. Croce Bianca
(dott. Paolo Cremonesi)
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