STATUTO DELLA CROCE BIANCA

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Articolo 16° - Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente, rimane in carica tre anni. I Membri del Collegio dei Probiviri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Nel suo seno nomina il Presidente ed il Segretario. Il Collegio dei Probiviri, quale arbitro rituale secondo le norme del presente Statuto e Regolamento interno delibera, pronunciando secondo equità, sanzioni e giudizi di comportamento su questioni che insorgono sull’applicazione e sull’interpretazione dello Statuto e del Regolamento interno. Dirime questioni e contestazioni fra gli iscritti. Interviene su richiesta del Consiglio di Amministrazione anche in caso che cadano in giudizio le cariche sociali ed i membri del Consiglio di Amministrazione. Redige un apposito atto istruttorio della controversia. I verbali sono archiviati dal Collegio dei Probiviri dopo che copia dell’atto finale sia consegnato al Consiglio di Amministrazione per l’applicazione delle misure di propria competenza Statutaria e del Regolamento Interno. Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili. Il Regolamento interno ne stabilirà le modalità. In caso di decadenza, dimissioni, espulsione o di morte, il Consiglio di Amministrazione deve procedere entro sessanta giorni alla sostituzione.

Articolo 17° - Patrimonio.
L’Associazione provvede ai propri scopi con le entrate patrimoniali, che sono costituite:
a) Dalle quote degli aderenti;
b) Dai rimborsi effettuati dallo Stato, da Enti o Istituzioni Pubbliche e/o privati o da singoli Cittadini;
c) Da oblazioni e sottoscrizioni volontarie dei Cittadini;
d) Da lasciti, legati, eredità o donazioni dei Cittadini;
e) Entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) Da beni mobili ed immobili;
b) Da titoli di credito pubblici e privati;
c) Da lasciti, legati, eredità e donazioni purchè accettati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore indicati espressamente dall’Assemblea in sede di delibera di scioglimento. L’Assemblea procederà inoltre alla nomina di uno o più Liquidiatori.

Articolo 18° - Disposizioni Sociali.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, accompagnato da una relazione. Detto bilancio ed allegata relazione devono essere messi a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima dell’Assemblea.
Le modalità di assunzione, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni, le mansioni ed i compiti del personale retribuito, nonché gli incarichi a tempo indeterminato, sono fissate dall’apposito Regolamento interno. Sono pure materia di disposizioni regolamentari e deliberazioni amministrative questioni riguardanti le manifestazioni tradizionali o straordinarie, la disciplina interna, la promozione e premiazione dei Soci attivi, la formazione della domanda di iscrizione a socio e la responsabilità di chi lo propone, i compiti e le mansioni dei soci, e tutto ciò che ne forma oggetto di disposizione statutaria o di legge.

Articolo 19° - Disposizioni Finali.
Il presente Statuto si conforma ai requisiti ed alle previsioni della legge 11 agosto 1991 n.266 ai fini dell’iscrizione nei Registri Generali delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art. 6 della suddetta legge. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento Interno o quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dalla legislazione speciale.

Genova, 19 maggio 1994

Il Presidente della P.A. Croce Bianca
(dott. Paolo Cremonesi)






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